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Teodosio Petrara: “La coattività nel sistema tributario canonico”
Teodosio Petrara è uno dei pochi autori che ha trattato la materia tributaria canonica. Il testo di diritto è arricchito da fonti legislative, inquadramenti storici e da discussioni dottrinali che raccontano come la Chiesa, dalle prime comunità, si è nutrita e da quali fonti ha attinto, secondo la legge del tempo, per soddisfare le opere di carità e di apostolato fino alla riforma del diritto canonico, alla quale ha aderito lo Stato Italiano con l’accordo di Villa Madama e la successiva legge n°222/1985 che ha abolito il sistema beneficiale.
a cura di Benedetto Lisi
<<Perché la Chiesa ha la necessità d’imporre il contributo?>>
Perché diversamente non potrebbe sopravvivere. La necessità da parte della Chiesa di imporre il contributo ai propri fedeli si fonda sul diritto nativo che la Chiesa ha indipendentemente dal potere civile (can. 1254). Inoltre, questa, ha i beni temporali non per accumularli, ma per usarli per i propri fini, cioè per le opere di carità, per aiutare i poveri e per la missione che ha ricevuto da Cristo. Difatti, dai primi tempi, la Chiesa si è presa cura dei poveri e dei deboli e, dopo la pace costantiniana, disponeva di maggiori possibilità. Oltre alla necessità di imporre il contributo per compiere la propria missione, la necessità nasce in quanto Ente Chiesa che vive nello spazio e nel tempo, con tutte le sue caratteristiche sulle quali si fonda e con le sue peculiarità che la distingue dagli altri Stati: con il suo territorio, con la sua forma di governo e con il suo popolo, emerge dunque l’esigenza non solo di imporre il contributo per la propria missione, ma anche perché previsto dall’ordinamento canonico. Difatti l’obbligo, come già chiarito, nasce dal can.1260 nella misura prevista cui corrisponde il diritto di esigere dai fedeli quanto è necessario per i propri fini, can. 1261, in base al can. 222§ 1.
<<Sistema tributario canonico e sistema tributario dello Stato italiano. Analogie e differenze…>>
Nel sistema tributario canonico non vi è un principio di capacità contributiva con gli indici del reddito, del patrimonio e del consumo, così come nei moderni sistemi tributari, tra cui quello italiano. Tuttavia le principali imposte sono prestazioni pecuniarie richieste dall’autorità ecclesiastica ai fedeli senza nessuna controprestazione concreta. L’orientamento tende a considerarli un mezzo di sostentamento secondario, da poter adoperare nel solo caso in cui le offerte volontarie non siano sufficienti a finanziare la missione clericale. Ciò, però, non vuol dire che l’imposizione tributaria non sia conforme alla natura sociale e spirituale della Chiesa, dal momento che la stessa costituisce l’applicazione giuridica dell’obbligo generale dei fedeli di far fronte alle necessità della Chiesa (can. 222, § 1). Sul punto si deve rilevare che l’obbligo dei fedeli a contribuire al sostentamento dei chierici discende dal canone 1261, § 1, il cui fondamento è contenuto nel decreto «Presbiterorum Ordinis» e che si riferisce solo ai fedeli, mentre il canone 222, § 1 aggiunge che, oltre all’obbligo per il sostentamento del clero, i fedeli hanno l’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa anche per le opere di apostolato e di carità.
<<Mi chiarisce meglio la questione della capacità giuridica acquisita attraverso il sacramento del battesimo?>>
Negli ordinamenti moderni e contemporanei è riconosciuta a ogni essere umano, persona fisica, oltre che alle persone giuridiche. Fino al crollo dell’ancien régime, che ha portato all’affermazione del principio di derivazione giusnaturalistica e illuministica, consacrato nell’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo il quale «gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»; in ordinamenti del passato la capacità non veniva riconosciuta a ogni uomo: ne erano esclusi gli schiavi. Particolare causa di estinzione della capacità giuridica è la morte. Infatti, la capacità giuridica, che, ai sensi dell’art. 1 del codice civile italiano «si acquista al momento della nascita», non è un elemento innato dell’essere umano, ma una concessione dell’ordinamento giuridico. Si è detto che la capacità giuridica, diversamente dalla soggettività giuridica intesa come portatore di interesse giuridicamente tutelati, è attribuita dal legislatore e come tale, nell’ordinamento Italiano spetta a ogni persona per il solo fatto di essere nato (art. 1 del Codice civile), nella Chiesa Cattolica per la particolarità dell’ordinamento canonico è contraddistinta dal sacramento del battesimo e dal sacramento dell’ordine.
<<Qual è secondo lei uno Stato all’estero da cui prendere esempio per la questione del diritto tributario canonico?>>
In alcuni paesi la legislazione attribuisce d’imperio l’imposta religiosa sia ai cittadini sia ai lavoratori stranieri che decidono di trasferirsi nei territori tedeschi, svizzeri e austriaci che dichiarano di appartenere a una comunità religiosa. Come la Kirchensteuer in Germania, prevista dalla legge tedesca e pagata obbligatoriamente dai fedeli che sono iscritti negli elenchi di appartenenza alle religioni riconosciute dallo Stato. Altri Paesi europei prevedono il versamento alle religioni, sempre riconosciute dallo Stato, di una quota del gettito fiscale in base alle scelte effettuate dai contribuenti, che in Italia corrisponde all’otto per mille, come già anticipato. Credo che il sistema tedesco sia più efficiente al quale ispirarsi, ma per essere introdotto in Italia questo sistema occorre che intervenga il legislatore canonico in accordo con la comunità politica.
<<Come giudica una precedente sentenza della Corte Europea che ha stabilito che lo Stato italiano deve recuperare l’Ici non pagata da istituti ed enti religiosi?>>
Il punto di collegamento e la fonte per l’esenzione fiscale è l’art. 20 della Costituzione Italiana che riserva agli enti ecclesiastici un trattamento tributario in relazione al carattere ecclesiastico e il fine religioso e che quindi non possono essere assoggettati a speciali gravami fiscali con riferimento alla capacità giuridica e a ogni altra forma di attività. La giustificazione delle agevolazioni sul piano tributario, nonostante la Santa Sede non abbia stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni fiscali, è regolata in base agli accordi internazionali stipulati direttamente con i Paesi stranieri che prevedono il cosiddetto sostentamento finanziario della Chiesa Cattolica. Questi aiuti, di natura fiscale, ora messi in discussione dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, a ben guardare rispondono a una esigenza generale tipica (e pienamente legittima se vogliamo) di uno Stato che tende ai bisogni dei cittadini, ed è fuori di dubbio che in queste agevolazioni rientri anche la Chiesa. La giustificazione è evangelica e non contrasta con la prassi che vuole che uno Stato laico sovvenzioni lo Stato Cattolico. Quindi, credo che sia assolutamente illegittima la imposizione posto che la Corte Europea possa imporre allo stato Italiano una modificazione dell’art. 20 di rango costituzionale.
<<Perché ha deciso di scrivere un libro sui tributi della Chiesa?>>
Per sapere se la Chiesa Cattolica, rappresentata dalla Santa Sede, avesse un territorio, un popolo e un governo come qualsiasi altro ordinamento; nel caso chi fosse il popolo della Chiesa e da chi fosse composto; e ancora se questi fossero obbligati, in quanto popolo di Dio, a contribuire alle necessità che la Chiesa ha per le opere di apostolato e per l’onesto sostentamento dei ministri.
<<Ha intenzione di scrivere altri libri giuridici?>>
Credo di sì.
Prezzo: €18.00
Pagine: 214
ISBN: 978-88-3300-087-9
Contatti
https://it.linkedin.com/in/teodosio-petrara-52254633
Link acquisto
http://www.primicerieditore.it/prodotto/la-coattivita-nel-sistema-tributario-canonico-teodosio-petrara/
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